DESCRIZIONE
Richiesta di copia di sentenze / provvedimenti.
Le copie possono essere:
Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche.
COME?
Ai sensi del art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012 convertito con l. n. 221/2012, “il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico".
QUANTO COSTA
I diritti di copia sono calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del supporto con il quale viene rilasciata. Per le copie urgenti i diritti sono triplicati.
Per maggiori informazioni si rimanda alla tabella dei Diritti di Copia.
I diritti di copia nel procedimento del lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria sono dovuti solo nel caso in cui la copia sia richiesta per uso studio ad esclusiva utilità della parte, del difensore o altri soggetti o comunque per esigenze non processuali.
TEMPISTICA
MODULISTICA
Servizi della Corte - Modulistica - Settore civile