Come sancito dalla Costituzione tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Alle persone non abbienti lo Stato assicura i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria)
Nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione viene assicurato il patrocinio a spese dello Stato al cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo.
Chi può essere ammesso
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023).
In caso di convivenza con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ciascun componente della famiglia, compreso il richiedente.
Si terrà conto invece del solo reddito personale quando oggetto della causa sono diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
È importante precisare che ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
Se la parte ammessa rimane soccombente non può giovarsi del beneficio per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Casi particolari
In alcuni casi l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Presentazione dell’istanza
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata a.r., al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e precisamente:
Il Consiglio, nei dieci giorni successivi, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio in via anticipata e provvisoria se ricorrono i presupposti soggettivi (limite reddito) e le ragioni esposte che non possono essere manifestamente infondate.
Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine accoglie o rigetta l’istanza è trasmessa al magistrato competente.
Se il Consiglio dell’Ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine o il magistrato competente per il giudizio accoglie l’istanza è trasmessa all’ufficio finanziario competente.
Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si indica il seguente link dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano: www.ordineavvocati.bz.it/patrocinio-a-spese-dello-stato/
Sanzioni
È prevista la reclusione da uno a cinque anni con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37 per chiunque che, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio.
La condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Le medesime pene si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Effetti dell’ammissione
A seguito dell’accoglimento dell’istanza le spese che in via ordinaria sarebbero state a carico della parte ammessa vengono o prenotate a debito (ad esempio il contributo unificato, i diritti di copia) o anticipate dall’erario (ad esempio gli onorari e le spese dovuti al difensore).
Si precisa che lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti della persona ammessa al beneficio, qualora non riesca a recuperare nei confronti della parte soccombente non ammessa al beneficio ai sensi dell’art. 133 T.U.S.G. e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore.
La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate, quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio.
Revoca dell’ammissione al beneficio
Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.