Nell’ambito delle speciali disposizioni per la tutela delle minoranze linguistiche, l’art. 100 comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sonderstatut für Trentino-Südtirol - stabilisce che “i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.”
Tra gli istituti fondamentali per la tutela delle minoranze in Alto Adige rientra l'equiparazione delle lingue: ai sensi dell’art. 99 dello Statuto speciale “nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato”.
Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari - disciplina l’uso della lingua tedesca, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all’art. 1 statuisce che ”la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato:
a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima;
b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte d'appello per i minorenni, la procura generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo, contabile, o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano;
d) nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c);
e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano;
f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati.”
Ai sensi dell’art. 13 gli uffici e gli organi giudiziari di cui all’art. 1 devono “servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente”. A tal riguardo il Capo IV disciplina i rapporti con gli uffici giudiziari e gli organi giurisdizionali."