DESCRIZIONE
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive.
Il giudice di appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione (art. 283, co. 1, c.p.c.)
Sull'istanza prevista dall'art. 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire (art. 351 c.p.c.).
L’istanza di sospensione può avere ad oggetto anche le sentenze di secondo grado. Infatti, ai sensi dell’art. 373 c.p.c. il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione (86, 131 bis disp. att.).
CHI?
L’avvocato della parte appellante (principale o incidentale).
COME?
Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
TRATTAZIONE ANTICIPATA
Ai sensi dell’art. 351 c.p.c. la parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.
QUANTO COSTA
Esclusivamente nell’ipotesi prevista dall’art. 351, co. 2, c.p.c., ovvero quando la parte appellante chiede che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione, sono dovuti:
il contributo unificato di importo pari a € 98,00 (per la sospensione della provvisoria esecutività delle sentenze sia di primo grado, sia di secondo grado)
i diritti forfettari di notifica di importo pari a € 27,00 (vedi Tabella contributo unificato)
MODULISTICA
Servizi della Corte - Modulistica - Settore civile
Nota di iscrizione a ruolo volontaria giurisdizione
Tabella contributo unificato