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Iscrizioni a ruolo volontaria giurisdizione

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DESCRIZIONE

La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.

CHI?

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio.
 

Ai sensi dell’art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente. 

COME?

Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.

QUANTO COSTA

Di seguito si riportano gli importi richiesti per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti che più frequentemente vengono iscritti nella Volontaria Giurisdizione:

Procedimenti concernenti la prole ed il relativo mantenimento

Contributo unificato: ESENTE             Anticipazioni forfettarie: € 27,00

Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno

(TITOLO II, capo II, libro IV c.p.c.)

Contributo unificato: ESENTE             Anticipazioni forfettarie: € 27,00

Ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari

(Artt. 30 e 31 D.lgs. n. 286/1998)

Contributo unificato: ESENTE             Anticipazioni forfettarie: € 27,00

Procedimenti di adozione L. 184/1983

Contributo unificato: ESENTE             Anticipazioni forfettarie: ESENTE

Dichiarazione di esecutività delle sentenze straniere

Contributo unificato: € 98,00                Anticipazioni forfettarie: € 27,00

Delibazione delle sentenze ecclesiastiche

Contributo unificato: € 98,00                Anticipazioni forfettarie: ESENTE

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 16 D.P.R. n. 115/2002 T.U. spese di giustizia, si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. 

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Dichiarazione del valore della controversia

Ai fini della determinazione del contributo unificato l’art. 14 co. 2 T.U. spese di giustizia prevede l’obbligo di dichiarazione del valore della controversia: “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”, cause esenti e cause a contributo fisso.

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, T.U.S.G. la parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Obbligo d’indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica

Ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis T.U. spese di giustizia, ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio (…omissis…), il contributo unificato è aumentato della metà

TEMPISTICA

La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.

MODULISTICA

Servizi della Corte - Modulistica - Settore civile

Nota di iscrizione a ruolo volontaria giurisdizione

Tabella contributo unificato

UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE

Mercoledì

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