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Iscrizioni a ruolo - lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Iscrizioni a ruolo - cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria

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Contenuto della notizia

DESCRIZIONE

L’iscrizione a ruolo è la fase iniziale del procedimento, costituita dall’inserimento dei dati inerenti al ricorso presentato avverso la sentenza di I grado. La suddetta registrazione attribuirà alla causa, in via automatica, un numero identificativo progressivo annuale.

CHI?

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio.

Ai sensi dell’art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.

COME?

Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.

QUANTO COSTA

GIUDIZI DI DIRITTO DEL LAVORO

Contributo unificato secondo lo scaglione di valore negli importi previsti ex art. 13 T.U. spese di giustizia

Non sono dovute le anticipazioni forfettarie

GIUDIZI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

  • Contributo unificato fisso pari ad € 64,50
  • Non sono dovute le anticipazioni forfettarie

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n. 115: è prevista per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, in ambito civilistico.

Al fine di beneficiare di tale esenzione, l’istante è tenuto a depositare l’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Si rende noto che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO: In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 16 D.P.R. n. 115/2002 T.U. spese di giustizia, si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. 

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Dichiarazione del valore della controversia

Ai fini della determinazione del contributo unificato l’art. 14 co. 2 T.U. spese di giustizia, prevede l’obbligo di dichiarazione del valore della controversia: “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”, cause esenti e cause a contributo fisso.

Obbligo d’indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica

Ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis T.U. spese di giustizia, ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà

TEMPISTICA

La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.

MODULISTICA

Sezione Servizi della Corte - Modulistica - Settore Civile

Nota di iscrizione a ruolo - cause di lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie

Tabella contributo unificato

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