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Iscrizioni a ruolo nella sezione specializzata in materia di impresa

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DESCRIZIONE

Con la nota di iscrizione a ruolo l’attore / l’appellante si costituisce in giudizio.
La cancelleria procede all’inserimento nel registro informatico dei dati inerenti alla causa con attribuzione automatica del suo numero identificativo progressivo annuale.

Le Sezioni specializzate in materia d'impresa sono previste e disciplinate dal D.lgs. n.  168/2003 "Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", come modificato dal D.L. n. 1/2012 - "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" - c.d. ‘Decreto liberalizzazioni', convertito con modificazioni dalla L. n. 57/2012.

CHI?

L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio.
Di regola vi provvede la parte appellante, ma in caso di sua inerzia può provvedervi la parte appellata.

Ai sensi dell’art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.

COME?

Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.

.QUANTO COSTA

All’atto dell’iscrizione, l’istante è tenuto al pagamento di:

Contributo unificato: L’art 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002 prevede che per i processi di competenza della sezione specializzata in materia di impresa l’importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato rispetto all’importo dovuto per le cause ordinarie.

Anticipazioni forfettarie: per le notifiche d’ufficio (ex art. 30 D.P.R. 115/2002 T.U. spese di giustizia) nell’importo di € 27,00.

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 16 D.P.R. n. 115/2002 T.U. spese di giustizia, si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. 

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Dichiarazione del valore della controversia

Ai fini della determinazione del contributo unificato l’art. 14 co. 2 T.U. spese di giustizia prevede l’obbligo di dichiarazione del valore della controversia: “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”, cause esenti e cause a contributo fisso.

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, T.U.S.G. la parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Obbligo d’indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica

Ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis T.U. spese di giustizia, ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.

TEMPISTICA

La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.

MODULISTICA

Servizi della Corte - Modulistica - Settore civile

Nota di iscrizione a ruolo – sezione imprese

Tabella contributo unificato

UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE

Mercoledì alle ore 09:30

 

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