DESCRIZIONE
Con la nota di iscrizione a ruolo l’attore / l’appellante si costituisce in giudizio.
La cancelleria procede all’inserimento nel registro informatico dei dati inerenti alla causa con attribuzione automatica del suo numero identificativo progressivo annuale.
La l. 2 marzo 1963, n. 320 ha previsto l'istituzione presso Tribunali e Corti di Appello di sezioni specializzate agrarie che giudicano in composizione collegiale, integrata da due esperti della materia agraria. Successivamente l'art. 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11, recante nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, ha stabilito che tutte le controversie relative all'attuazione della legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla citata l. 2 marzo 1963, n. 320.
Le controversie agrarie seguono il rito del processo del lavoro, pertanto devono essere introdotte con ricorso e non con citazione, atto tipico del processo di cognizione ordinario.
Le controversie agrarie vengono iscritte nel registro telematico del contenzioso civile.
CHI?
L’avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio.
Ai sensi dell’art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
COME?
Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
QUANTO COSTA
Come chiarito dal Ministero della Giustizia le controversie agrarie di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono assoggettate al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, al pagamento dell’importo forfettario di cui all’art. 30 TUSG e dei diritti di copia.
Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Dichiarazione del valore della controversia
Ai fini della determinazione del contributo unificato l’art. 14 co. 2 T.U. spese di giustizia prevede l’obbligo di dichiarazione del valore della controversia: “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”, cause esenti e cause a contributo fisso.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, T.U.S.G. la parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
Obbligo d’indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica
Ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis T.U. spese di giustizia, ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.
TEMPISTICA
La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.
MODULISTICA
Servizi della Corte - Modulistica - Settore civile
Nota di iscrizione a ruolo – sezione agraria
Tabella contributo unificato
UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE
Mercoledì alle ore 09:30