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Patrocinio a spese dello Stato (penale)

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Contenuto della notizia

Ai sensi degli artt. 76 e ss. del DPR 30 maggio 2002 n. 115 è possibile presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini non abbienti.

il lavoratore straniero, persona offesa nel diritto previsto dall’articolo 603-bis del Codice penale, che contribuisce utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.

SOGGETTI LEGITTIMATI

  1. Indagato
  2. Imputato
  3. Condannato
  4. Persona offesa
  5. Parte civile
  6. Responsabile civile
  7. Civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato a stranieri ed apolidi residenti nello Stato.

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE

  1. Reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione non superiore ad Euro 12.838,01 (1);
  2. il reddito è aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente ed in tal caso il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante;
  3. si tiene conto anche dei redditi esenti da imposta IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva;
  4. si tiene conto solo del reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;
  5. la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis nonché ove commessi in danno di minori dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa anche in deroga ai limiti di reddito;
  6. il minore straniero non accompagnato, i figli minori, i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito nei procedimenti penali e civili derivanti dal reato;

(1) Ai sensi dell’art. 77 i limiti di reddito sono adeguati con decreto ministeriale ogni due anni in relazione alla variazione accertata dell’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel biennio precedente

SOGGETTI ESCLUSI

  1. Condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater TU 23/1/1973 n. 43, art. 73 e 80, 74 comma 1 DPR 309/90, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  2. condannati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione IVA e dell’imposta sui redditi;
  3. se il richiedente è assistito da più di un difensore.

CONTENUTO DELL’ISTANZA

  1. Generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica con i rispettivi codici fiscali;
  2. autorità che procede;
  3. numero del procedimento;
  4. dichiarazione del reddito con autocertificazione o dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione con specifica indicazione delle voci di reddito, anche di contributi/indennità percepiti;
  5. impegno a comunicare ogni variazione di reddito entro 30 giorni;
  6. per i redditi prodotti all’estero i cittadini non UE devono produrre una certificazione dell’autorità consolare;
  7. in caso di impossibilità a produrre la documentazione può essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La falsità delle dichiarazioni costituisce reato punito ai sensi dell’art. 95 con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da Euro 309,87 ad Euro 1.549,37.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:

  1. All’autorità giudiziaria che  procede  dall’interessato o  dal  difensore ovvero  inviata  a  mezzo raccomandata all’ufficio che procede;
  2. per il detenuto presso il luogo dove è internato ovvero custodito ed è trasmessa tramite polizia giudiziaria;
  3. deve essere firmata personalmente dall’interessato a pena di inammissibilità con autenticazione
  4. del difensore o di un pubblico ufficiale;
  5. la dichiarazione del reddito deve essere effettuata mediante autocertificazione o dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale e non può essere autenticata dal difensore;
  6. vale per ogni grado e fase del processo e per tutte le procedure connesse derivate;
  7. vale nei procedimenti di esecuzione, revisione, revocazione, opposizione di terzo, relativi ad applicazioni di misure di sicurezza, di prevenzione, nei procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza, di mandato di arresto europeo.

DIFENSORE

Può essere indicato un difensore di fiducia e deve essere espressamente precisato che è scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello anche al di fuori del distretto di Corte di Appello dell’autorità giudiziaria che procede.

RIGETTO

È ammesso ricorso al presidente del Tribunale o al presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto nel termine di 20 gg. dalla comunicazione e contro l’ordinanza che decide il ricorso è ammessa impugnazione alla Corte di Cassazione entro 20 giorni dalla notifica.

EFFETTI DELL’AMMISSIONE

  1. Le spese di difesa sono a carico dello Stato;
  2. la  persona  ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  può  nominare  un  consulente  ed  un investigatore privato;
  3. le copie degli atti processuali necessarie per l’esercizio della difesa sono gratuite;
  4. indennità/ spese/ spese di viaggio/ spese per l’adempimento dell’incarico/onorario rispettivamente dovuti a testimoni, per notifiche, a consulenti ed investigatori autorizzati, di custodia, per pubblicità legale, agli avvocati sono anticipati dall’Erario;
  5. per l’azione di risarcimento danni nel processo penale, l’ammissione al patrocinio comporta che quando la spesa è a carico della parte ammessa sono prenotati a debito anche il contributo unificato, le spese forfetizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e catastale;
  6. gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio.

REVOCA

  1. Per variazione dei limiti di reddito;
  2. per mancata presentazione della certificazione dell’autorità consolare;
  3. per accertata mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito.

Contro il decreto di revoca è ammesso ricorso per Cassazione entro 20 giorni.

La revoca ha effetto retroattivo salvo nei casi di variazione delle condizioni di reddito o di mancata produzione

della documentazione, nel qual caso ha effetto dalla scadenza del termine per le comunicazioni.

Le spese di cui all’art. 107 sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio.

LIQUIDAZIONE

  1. La liquidazione avviene secondo valori medi ovvero sulla base di intervenuti Protocolli;
  2. ai sensi dell’art. 106 bis DPR 115/2002 al difensore d’ufficio ed al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato gli onorari sono ridotti di un terzo;
  3. non sono dovute le spese e le indennità di trasferta in caso di nomina di un difensore di altro distretto (art. 82);
  4. la liquidazione avviene per fasi o per gradi del processo;
  5. il difensore ed il consulente tecnico di parte non possono chiedere compensi al proprio assistito o rimborsi, ogni patto contrario è nullo e costituisce illecito disciplinare;
  6. avverso il decreto di liquidazione è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84.
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